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Condizioni Generali

Condizioni di contratto di vendita

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo.

4. PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI.
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, almeno 21 gg. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZO.
Il prezzo è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo e relativo listino o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Al cliente che receda dal contratto prima dell’arrivo nella destinazione prenotata, per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto, calcolata in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire per iscritto in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):

- dal momento della conferma fino a 22 giorni nessuna penale
- da 21 a 15 gg 30% penale del prezzo finale
- da 14 a 9 gg 60% penale del prezzo finale
- da 8 a 5 gg 80% penale del prezzo finale
- da 4 a 1 gg e no show 100% penale del prezzo finale

In caso di storno prima del 21˚ giorno, la caparra verrà trasformata in un voucher usufruibile per una nuova prenotazione entro l’anno in corso oppure in quello successivo.

Nessun rimborso è previsto dopo tale termine e/o per partenze anticipate.

Per eventuali modifiche inerenti il nome intestatario della pratica, data di soggiorno, stabile, tipologia/camera etc... verrá richiesto un importo minimo di Euro 26,00.

NB: le suddette somme dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Nel caso di prenotazioni di gruppi le penali di recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

8. SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti; il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo.
È considerata modifica:
- cambio nome del passeggero nello stesso periodo, struttura e tipologia prenotata
- cambio periodo nella stessa struttura e tipologia per lo stesso passeggero prenotato.
Qualsiasi altra forma di modifica non rientra nei 2 punti sopraelencati, verrà considerata come storno (vedi condizioni al punto n. 7)

9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al servizio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatorre, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

10. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del servizio non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

12. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

13. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

14. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì pos-sibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

15. FONDO DI GARANZIA.
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Il presente programma valido dal 01/10/2022 al 31/12/2023, è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni contenute nella legge regionale nr. 33 del 4/11/2002 art. 69 sulla disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Organizzazione tecnica Superadria; polizza assicurazione num. 014192.32.000018 del 2012 presso Cattolica Assicurazioni (Via Giorgio Ambrosoni, 1. - 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421 275955) massimale e 2.000.000,00.
Lic.421169/06 Venice Province Directive UE 30/314 & D.L.111 n° 17.03.1995 Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet